I fatti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: qualificazione di armi
Norme di riferimento: art. 697 codice penale
Tizio subisce un procedimento penale per possesso abusivo di arma da fuoco ai sensi dell’art. 697 codice penale.
In particolare, Tizio, veniva trovato in possesso di un Revolver calibro 10.4 e dei relativi proiettili.
Tizio si difende in tribunale, ma la vicenda approda in Corte di Cassazione. La condanna inizialmente applicata dal tribunale era di quattrocento euro di ammenda.
Avverso il provvedimento di condanna, emesso inizialmente dal tribunale, Tizio propone ricorso, adducendo le motivazioni che vedremo nel paragrafo successivo.Uso occasionale di alcool e sentenze del TAR Lazio e del TAR Piemonte
Vediamo ora insieme due interessantissime sentenze in materia di uso occasionale di alcool e licenze di porto d’armi. Vi diciamo subito che, secondo la giurisprudenza attuale e pacificamente ammessa, l’uso occasionale di alcool non è da considerarsi come elemento sufficiente al ritiro del porto d’armi, o a un mancato primo rilascio oppure a un mancato rinnovo.
Le motivazioni del ricorso per Cassazione
Nel proprio ricorso, Tizio, addurrà una serie di motivazioni affinchè la condanna subita in primo grado, e confermata successivamente in secondo, venga annullata.
Prima di tutto egli richiede l’assoluzione, per non aver commesso il fatto (come previsto dall’art. 530 comma 2 c.p.p.). in particolare, secondo la difesa, sulla base delle prove raccolte non si avrebbe, di fatto, notizia relativamente al momento concreto in cui Tizio sarebbe materialmente entrato in possesso dell’arma. Quindi sarebbe impossibile, secondo la difesa, determinare per quanto tempo si sarebbe protratto il possesso abusivo dell’arma stessa.
L’accoglimento del ricorso
Il ricorso viene accolto dagli Ermellini, e di seguito vi riportiamo la parte che a noi maggiormente interessa.
I giudici della Cassazione si rifatto al consolidato principio, pienamente e pacificamente accolto dalla giurisprudenza, secondo cui un oggetto affinché sia classificato e considerato come deve avere necessariamente quelle caratteristiche progettuali ed ingegneristiche che gli conferiscono la destinazione finale dell’offesa alla persona.
Al contrario, ed è questa la parte interessante, per escludere la classificazione di un oggetto nel novero delle armi, è necessario che quel particolare strumento sia divenuto ormai inutilizzabile ed irreversibilmente inefficiente.
In tal caso, viene definitivamente a mancare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per ia pubblica incolumità, che rappresenta l'oggetto giuridico delle fattispecie in materia di armi. Allorquando invece l'arma - pur se all'attualità non funzionante - si presenti agevolmente riparabile, così potendosene ripristinare l'originaria attitudine lesiva, essa non perde la qualifica propria di "arma"
Ai fini della configurabilità di un'arma come tale, è necessario che essa non risulti totalmente e assolutamente inefficiente, poiché solo in tal caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la "rado" della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi. Ne consegue che, l'arma non perde tale qualità solo qualora, pur essendo guasta o priva di pezzi, anche essenziali, sia comunque riparabile con pezzi di ricambio o anche con altri accorgimenti in mancanza dei pezzi origina
Nella concreta fattispecie, il GUP dei Tribunale di Foggia, come detto, ha proceduto alla riqualificazione giuridica del reato ex art. 23 della legge n. 110 del 1975, ascritto sub 1), ai sensi dell'art. 697 cod. pen. Il fatto è stato ricondotto entro tale alveo normativo, in forza dei l'espressa affermazione che l'arma (un revolver calibro 10,4 mm modello 1861 e prodotta in epoca antecedente al 1924, ad azione singola e con telaio completamente aperto, adottato come arma d'ordinanza dai Carabinieri Reali nel neonato Regno d'Italia) - sebbene astrattamente funzionante - non fosse concretamente in grado di esplodere colpi.
Le cartucce originariamente adoperate per il funzionamento di tale arma, stando a quanto accertato durante il processo di merito, non vengono ormai prodotte da lungo tempo, per cui non sono più disponibili.
Laddove si fossero assembliate, con i materiali in commercio, delle nuove cartucce ad hoc, parimenti non sarebbe stato possibile esplodere dei colpi mediante la sopra menzionata arma. Se ne desume la completa ed irreversibile inefficienza della pistola incriminata, in relazione all'uso lesivo al quale essa era inizialmente deputata.
Video: Arma inutilizzabile. Nuova interessante sentenza della Cassazione
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
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