L’istituto dell’archiviazione
In questo breve paragrafo introduciamo, in modo comprensibile e senza addentrarci troppo nei meandri del diritto processuale penale, che cosa è l’istituto dell’archiviazione.
Ammettiamo che vi sia contestato un reato, di qualsiasi natura. Iniziano le indagini preliminari dalle quali emergono una serie di prove che fumose, vaghe, prive di fondatezza e legittimità. A quel punto il pubblico ministero può richiedere al giudice di non proseguire con le indagini. In sintesi, se il pubblico ministero lo ritiene, chiede al giudice di archiviare, appunto, il procedimento perché le prove emerse non sarebbero sufficienti a “reggere” il giudizio.
L’archiviazione può essere richiesta anche quando vi siano elementi che, in modo inconfutabile, dimostrino la piena innocenza dell’indagato oppure quando il reato consumato si è, nel mentre, prescritto.
Si può richiedere l’archiviazione quando sia rimasto ignoto chi ha commesso il reato. Caso pratico è la denuncia per furto in appartamento che, nella stragrande maggioranza dei casi, viene fatta verso ignoti e finisce, ancora più spesso, archiviata.
Si richiede, nella pratica, l’archiviazione del procedimento penale anche quando si siano superati i termini per continuare a procedere con le indagini.
Come abbiamo già anticipato, la richiesta viene fatta dal pubblico ministero all’organo deputato, che, in tal caso, è il giudice per le indagini preliminari. Ad una richiesta di archiviazione presentata dal PM al GIP la vittima del reato può opporsi; in questo caso il GIP dovrà fissare una udienza in cui, ascoltate le ragioni della parte lesa dal reato, deciderà se concedere al PM un termine per proseguire con le indagini oppure archiviare.
Archiviazione e conseguenze sul porto d’armi
Sappiamo bene che gli artt. 11 e 43 del TULPS ci dicono in quali casi il porto d’armi deve o può essere ritirato. Sono enucleati infatti da questi articoli una serie di reati che, una volta contestati al soggetto, potrebbero tranquillamente essere archiviati. Che succede però al porto d’armi?
Se vengo denunciato ad esempio per aggressione nei confronti di un’altra persona e tale procedimento, per tutte le ragioni che abbiamo visto nel paragrafo precedente dovesse essere archiviato, rischio comunque il porto d’armi?
A dircelo è la sentenza del Tar Marche del 31 dicembre 2021 n. 902. Con questa sentenza il TAR Marche ha stabilito che l’eventuale archiviazione del procedimento penale non preclude all’autorità amministrativa di valutare comunque la gravità degli episodi che coinvolgono il titolare del porto d’armi, né elimina sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi.
Che cosa significa?
Ammettiamo che a Tizio sia stato contestato il reato di percosse ai sensi dell’art. 581 del codice penale. Per tutta una serie di ragioni, alla fine, si giunge ad una archiviazione. La legge, e la giurisprudenza in questo caso, riconosco la possibilità all’amministrazione di considerare comunque un fatto del genere come idoneo a considerare Tizio non affidabile nel maneggio di armi.
Al lettore, un ragionamento del genere potrebbe apparire forzato, se non addirittura ingiusto. Si potrebbe pensare che, se si è disposta l’archiviazione ad esempio perché la notizia di reato risulta infondata a quel punto non dovrebbero esserci elementi per far ritenere Tizio il colpevole delle percosse subite da Caio. Benissimo.
Ricordiamoci sempre, però, alcuni elementi di assoluta importanza quando parliamo di armi e di licenze di porto d’armi. Prima di tutto avere un porto d’armi, in Italia, non è un diritto, ma una eccezione ad un generale divieto. Secondo, la legge riconosce all’amministrazione piena autonomia e discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente una licenza di porto d’armi. Terzo, l’interesse dell’amministrazione non è che tutti i cittadini che ne facciano richiesta siano in grado di ottenere il porto d’armi ma di tutelare la sicurezza di tutti. Quindi, seppur archiviato, anche il solo fatto di aver subito una denuncia per un certo reato considerato grave può essere considerato dall’amministrazione come elemento sufficiente a togliere un porto d’armi.
Chiaro che, ogni caso va visto ed analizzato caso per caso. Quello che riconosce la sentenza del TAR Marche all’amministrazione è una possibilità, non un obbligo. Nel senso che l’amministrazione potrebbe, senza alcun problema, ricevere la notizia di archiviazione di un reato e decretare quindi che Tizio sia invece pienamente affidabile nel maneggiare armi, e quindi restituirà a Tizio la sua licenza di porto d’armi.
Normative di riferimento
Artt. 11 e 43 TULPS
Codice di procedura penale
Video: Archiviazione del procedimento penale e conseguenze sul porto d’armi
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com