Applicazione del silenziatore e alterazione di arma da fuoco: la nuova sentenza della Corte di Cassazione

Uno sguardo ai fatti

Tizio viene condannato dal Tribunale in primo grado, e dalla Corte d’Appello in secondo grado, per aver detenuto abusivamente presso la propria abitazione una serie di armi, molto diverse tra di loro, e per aver alterato una carabina cal. 22 avendovi apposto, sulla volata, un meccanismo di alterazione e di soppressione del suono riconducibile al silenziatore.

Il ricorrente articola il proprio ricorso in Cassazione sulla base di tre motivazioni principali.

Prima di tutto, a detta di Tizio, il giudice di merito non ha applicato in modo puntuale la normativa in materia perché, a suo dire, i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia avrebbero chiarito come ad integrare il reato di alterazione di arma da fuoco sarebbe l’avvenuta modifica della canna dell’arma stessa, e come, quindi, la mera e semplice applicazione di un silenziatore non permetterebbe, in alcun modo, di integrare il reato di alterazione di arma.

Lamenta poi una presunta prescrizione del reato di alterazione d arma.

Il rigetto del ricorso in merito all’alterazione di arma da fuoco

Il ricorso di Tizio viene, in alcune sue parti, accolto e, di conseguenza, alcune sue parti vengono rigettate.

Quello che a noi interessa è il rigetto, pronunciato dai giudici della Cassazione, in merito alla questione relativa all’avvenuta alterazione dell’arma.

Vediamo in che modo gli Ermellini hanno ragionato e come sono giunti al loro verdetto.

Prima di tutto il Collegio considera pregevole, e quindi svolto in modo preciso e puntuale, il lavoro svolto dal consulente tecnico del giudice di primo grado il quale aveva stabilito come, in effetti, l’arma risultasse alterata nei modi previsti dalla normativa penale in materia.

I giudici stabiliscono come l’apposizione sull’arma di un congegno, di qualsiasi natura, volto a limitarne il suono in fase di sparo, ne aumenterebbe, in modo certamente rilevante, la potenzialità e l’offensività.

Ci si riferisce, e qui i giudici sono stati estremamente chiari, al fatto che per maggiorata offensività dell’arma non si debba considerare solo una maggiorazione ed un aumento di potenza di fuoco o di precisione dell’arma stessa ma, anche, il fatto che la disponibilità di un’arma il cui suono risulti limitato aumenterebbe, in un certo qual modo, l’intenzionalità del soggetto di impiegarla per scopi antigiuridici.

Sintetizzando, quindi, secondo la Corte di Cassazione il fatto di avere a disposizione una certa arma con un silenziatore farebbe aumentare le probabilità che l’arma stessa si possa impiegare per scopi antigiuridici.

I giudici poi evidenziano come per l’integrazione del reato di alterazione di arma non si debba per forza procedere con la filettatura della canna dell’arma stessa.

Alterazione di arma: il reato ex art. 3 della legge 18 aprile 1975

Vediamo ora la normativa di riferimento quando si parla di alterazione di arma da fuoco.

La normativa di riferimento è la legge 18 aprile 1975 n. 110 che, all’art 3, stabilisce esplicitamente

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o  le  dimensioni  di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa,ovvero  ne  renda  piu'  agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito  con  la  reclusione  da uno a tre anni e con la multa […]”

Come possiamo vedere il legislatore è stato certamente chiaro, di fatto elaborando una norma chiara ed allo stesso tempo generica, in modo tale, lo abbiamo ormai imparato, che alla norma stessa si possano sottendere quante più fattispecie possibile. Ove c’è chiarezza, non serve interpretazione.

Normative di riferimento

Art. 3 legge 18 aprile 1975 n. 110

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com