Provvedimento di ammonimento da parte del Questore: confermato il ritiro delle armi

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: ammonimento del Questore e conseguenze sul porto d’armi

Normative di riferimento: art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 1, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, artt. 11 e 43 TULPS

Tizio, titolare di porto d’armi da caccia, si vede comminato un provvedimento di ammonimento da parte del Questore. Il motivo, secondo quanto riportato in atti, sarebbe l’atteggiamento pressante ed ossessivo nei confronti della ex moglie, la quale asserisce che Tizio l’avrebbe ricoperta di telefonate e messaggi a qualsiasi ora del giorno e della notte, ingenerando in questa uno stato di preoccupazione per la propria incolumità.

Tizio a quel punto, dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonimento, si vede anche ritirate le armi, con conseguente applicazione del provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni, ai sensi del 39 TULPS, con conseguente sequestro delle armi da parte dei Carabinieri.

Tizio quindi decide di impugnare i due provvedimenti emessi da parte dell’Amministrazione, con le motivazioni che vedremo qui di seguito.

La vicenda, dopo una serie di ricorsi gerarchici presentati da Tizio, tutti puntualmente rigettati, approderà di fronte al Tar.

I motivi del ricorso di Tizio

Vediamo adesso i motivi per cui Tizio ha deciso di opporsi al provvedimento emesso da parte dell’Amministrazione.

Il primo motivo sostenuto da Tizio sarebbe quello di un difetto di istruttoria relativo alle motivazioni che hanno portato l’Amministrazione ad emettere, nei suoi confronti, i provvedimenti interdicenti.

In sostanza, Tizio sostiene come  nei suoi confronti vi sia stato un totale travisamento dei fatti, e come in effetti non risulti nei suoi confronti alcun elemento tipicamente sintomatico della presunta pericolosità sociale che gli viene attribuita, e che ha fatto sì che nei propri confronti scattasse il divieto di detenzione armi e munizioni.

Tizio inoltre riesce a dimostrare come, col passare del tempo, i rapporti con sua moglie si siano riappacificato, stante anche la presenza di un figlio minorenne.

Il ricorso presentato al TAR sarà comunque rigettato, secondo le motivazioni di seguito riportate.

Il rigetto del ricorso

Vediamo adesso in che modo i giudici amministrativi hanno scelto di dare torto a Tizio, ed in che modo hanno strutturato le loro ragioni.

Prima di tutto, i giudici sostengono come anche di fronte ad alcuni errori relativi alla ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio, quanto valutato dall’Amministrazione risulterebbe totalmente rispondente alla realtà dei fatti.

Nella sostanza, a detta dei giudici, non ci sarebbero gli estremi per discutere circa la vera o altrimenti presunta pericolosità di Tizio, in quanto secondo l’organo giudicante, la condizione di ammonito, a seguito del provvedimento del Questore, andrebbe a recare in sé già il seme della pericolosità.

Ricordano inoltre i giudici come da parte della normativa di riferimento vi sia un chiaro e pacifico riferimento all’ammonimento come elemento in presenza del quale il porto d’armi deve essere negato.

L’art. 11 del TULPS dice infatti espressamente che “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: … a chi è sottoposto all’ammonizione

Tra l’altro si evidenzia inoltre come il provvedimento in questo caso emesso non viene adottato da parte dell’Amministrazione con l’intento di punire il soggetto che ha ricevuto un ammonimento, ma viene invece emesso in una ottica prettamente preventiva, per evitare che vi sia una compromissione della pubblica sicurezza.

In sostanza quindi a nulla è servito evidenziare come, con il passare del tempo, la condotta di Tizio sia poi effettivamente cambiata, avendo egli smesso di assumere atteggiamenti persecutori nei confronti della moglie, ed anzi avendo con questa ricostruito un rapporto civile. L’elemento fattuale, storicamente rilevante, continua comunque ad avere la sua rilevanza al fine di una valutazione circa l’affidabilità del soggetto.

Video: Provvedimento di ammonimento da parte del Questore. Confermato il ritiro delle armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com