Cosa dice la legge?
- Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
- Ambito: alterazione di arma da fuoco, rischi e procedure corrette
- Normative di riferimento: art. 3 legge 18 aprile 1975 n. 110
Come sempre, per capire di cosa stiamo parlando, è assai utile prendere in esame la previsione normativa di riferimento relativa all’argomento che stiamo trattando. Partiamo quindi dall’art. 3 della legge 18 aprile 1975 n 110 che, per completezza, riportiamo qui di seguito in modo integrale:
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un’arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l’uso o l’occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.
È interessante la lettura di questo articolo, pur breve che sia, in quanto ci dice esplicitamente cosa significa alterare un’arma da fuoco e, soprattutto, quando questa alterazione costituisce reato. Scongiuriamo prima di tutto un eventuale dubbio: le armi possono essere modificate o no? Certo che si! Ma attenzione, ci sono alcune modifiche, quelle riportate nell’articolo summenzionato, che costituiscono reato.
È infatti vietato apportare modifiche di natura prettamente meccanica, come la trasformazione dei meccanismi che permetterebbero, in questo modo, all’arma di sparare a raffica, come è vietato accorciare un’arma in modo tale che questa sia più facilmente portabile o occultabile.
Accorciamento della canna: è possibile?
Partiamo da un assunto assai rilevante: ad oggi non vi è una normativa chiara e precisa relativamente alla liceità relativamente all’accorciamento della canna di un fucile. Quello che però possiamo riportare sono, rispettivamente, la Direttiva europea armi n. 853 del 2017 ed una interessantissima ordinanza del Tribunale di Sassari, quella del 10 settembre 2019.
Vediamo l’ordinanza, che ci dice qualcosa di molto interessante.
Ad un armiere viene sequestrato un fucile cal. 12 perché, a detta delle Forze dell’ordine, lo stesso avrebbe commesso il reato di alterazione di arma da fuoco in quanto la canna dell’arma era stata accorciata, portandone la lunghezza a 47, 5 cm. La difesa dell’armiere basa le proprie ragioni su un dato tanto semplice quanto evidente: tale intervento non andava a modificare, in nessun modo, la natura stessa dell’arma. Il legislatore europeo ha infatti stabilito, nell’allegato IV della direttiva 853 del 2017, che la lunghezza minima della canna debba essere di 30 cm e che la lunghezza minima complessiva dell’arma, per essere considerata arma lunga, dovrà essere di 60 cm.
Nella sintesi, il Tribunale di Sassari ha stabilito che la lunghezza dell’arma non rappresenta in alcun modo un dato individualizzante dell’arma stessa nell’ottica della sua commerciabilità e quindi di possibile immissione sul territorio italiano. Cosa importante, sempre a detta della corte, è che l’intervento di accorciamento rimanga sempre entro i limiti stabiliti dal legislatore europeo.
Se la produzione o l’importazione di armi lunghe può avere ad oggetto anche quella con una canna lunga 30 cm, ciò significa che essa non realizza quella maggiore occultabilità o quella facilità di uso o di porto necessarie per la sussistenza della citata violazione penale. Quindi, se il detentore di un’arma lunga già verificata con canna di 40 cm, decidesse di portare la canna alle dimensioni di 32 cm (personalmente o ricorrendo a personale qualificato), non commetterebbe alcun illecito, perché un’arma del genere, risultando nei limiti metrici fissati normativamente per l’arma lunga, sarebbe immettibile tout court da parte del Banco nel circuito commerciale quale arma comune da fuoco lunga, a prescindere dalla precisa lunghezza della sua canna. E questo perché in sede di verifica ai fini dell’attribuzione a una determinata arma della qualifica di arma comune da fuoco rileva solo l’accertamento della sua qualità di arma lunga o arma corta attestata dalla corrispondenza dell’arma ai dati metrici fissati in generale dal legislatore europeo. Nel delineato contesto, unica ipotesi di alterazione ravvisabile è, di conseguenza, quella costituita dalla riduzione delle dimensioni dell’arma lunga a quella corta, essendo le situazioni di occultabilità, e di maggiore facilità di porto e di uso, lecitamente connesse solo alla tipologia delle armi nate come corte. In altri termini è proprio di queste ultime la caratteristica di essere portate più agevolmente e in modo occulto.
Chi esegue le modifiche?
La domanda a questo punto è chiaramente legittima. Chi esegue questo tipo di modifiche? Nonostante l’ordinanza del Tribunale di Sassari abbia stabilito che ad intervenire sulle armi possa essere anche il legittimo proprietario, anche in tal senso non vi è una norma propriamente chiara e cristallina.
Nella pratica chi opera un accorciamento delle canne è un titolare di licenza in 31 tulps (licenza di riparazione armi comuni). Detta licenza consente, infatti, dopo un opportuno corso di formazione, di intervenire non solo su eventuali armi di propria fabbricazione, per cui è necessario essere titoalri di altro tipo di licenza, ma anche su armi di altrui fabbricazione.
Dopo l’intervenuto accorciamento l’arma dovrà necessariamente essere spedita al Banco Nazionale per le dovute modifiche.
Sappiamo inoltre che la legge stabilisce che per un armaiolo non è obbligatorio possedere un punzone di riconoscimento; discorso diverso per il titolare di licenza di fabbricazione al quale la legge ne richiede il possesso ed il deposito presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia.
La Legge europea, (dir. 853 del 2017) in particolare, stabilisce come tra le attività dell’armaiolo rientrino non soltanto la fabbricazione ma anche la modifica o la trasformazione delle armi da fuoco, dei loro componenti essenziali, e delle munizioni. Si fa menzione esplicita dell’accorciamento dell’arma da fuoco. Tali attività determineranno, in alcuni casi, un cambiamento della categoria e della sottocategoria di appartenenza delle armi.
Noi di All4shooters vi consigliamo sempre di farvi assistere da un armaiolo esperto per apporre le modifiche alle vostre armi, per ragioni non solo di capacità manuale dell’armaiolo, ma anche per garantire che dette modifiche siano effettuate in totale sicurezza.