Le premesse
Materia: diritto venatorio
Ambito: caccia senza pagamento tasse di concessione
Normative di riferimento: Art. 31 comma 1 lett. c) legge 157 del 1992, Art. 699 codice penale, art. 5 Allegato Tariffa al D.P.R. N. 641 del 1972, Circolare ministero dell’Interno del 20/05/2016.
Relativamente al mancato pagamento delle tasse di concessione governative ed alla conseguente validità del porto d’armi da caccia, si è scritto molto e, lo diciamo subito, alle volte l’interpretazione delle norme di riferimento non è sempre chiara ed esaustiva per il cittadino. In particolare si è sempre discusso se, in caso di mancato pagamento delle suddette tasse, il porto d’armi da caccia consenta o meno ai titolari di acquistare armi e di poterle portare per l’attività per la quale la licenza stessa è stata rilasciata.
Qual è la natura del pagamento delle tasse di concessione?
È necessario sottolineare, in questa sede, come il pagamento delle tasse di concessione governative non rappresenti un puro adempimento fiscale. Possiamo affermare questo sulla base del disposto dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 che, in modo puntuale, stabilisce l’inefficacia degli atti ove si siano omessi i dovuti pagamenti previsti per legge.
Che tipo di sanzione è prevista in caso di esercizio della caccia senza aver pagato le tasse?
In tal senso è utile richiamare due normative di grande importanza, da leggere di concerto, che sono rispettivamente l’art. 31 comma 1 lett. c) della legge quadro sulla caccia (legge 157 del 1992) che prevede una sanzione di natura amministrativa, e, a sua volta, la sanzione penale prevista dall’art. 699 codice penale in disposto combinato con l’art. 15 della legge 497 del 1974.
Riportiamo, per ragioni di chiarezza espositiva, il testo dell’art. 15 della legge 497 del 1974.
Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validita' della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente allo omesso pagamento della tassa di concessione governativa.
Noi di All4shooters ed All4hunters raccomandiamo di pagare sempre quanto dovuto allo Stato per le necessarie concessioni governative per esercitare, in modo assolutamente legittimo, l’attività venatoria.
Quando vanno pagate le tasse di concessione ?
Per completezza vediamo in che modo si può determinare quando vanno pagate le tasse di concessione governativa. In questo caso di torna utile il riferimento al D.P.R. 641 del 1972 che esplicitamente ci dice che cosa si intende per annualità. Sappiamo infatti che le tasse di concessione hanno validità annuale. Per annualità in tal senso, si intende il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza. In pratica, amici cacciatori, fa fede la data di rilascio della licenza, quindi quella riportata sul fronte del foglietto rilasciato assieme al libretto. Si considera compreso il giorno di rilascio.
Video: a caccia senza il pagamento delle tasse di concessione governative
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com