Diversi sono gli interventi normativi messi in atto negli ultimi anni in nome della sicurezza pubblica in materia di armi, con modifiche al T.u.l.p.s. ed alla Legge sul prelievo venatorio n.157/92.
Tra questi il Decreto Legislativo n. 121 del 2013, la Legge Antiterrorismo n. 43 del 2015 e la Direttiva Europea 91/477/CEE, la quale prevede la famigerata categoria B7 “armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad arma automatica”.
Con questa dicitura vengono identificate le armi il cui aspetto esteriore è simile a quelle militari, e che con i sopra menzionati interventi legislativi sono state escluse dalle armi idonee all’esercizio venatorio. Queste modifiche normative hanno generato notevoli limitazioni e restrizioni ai detentori di tali armi.
Obblighi per i detentori
La norma ha infatti previsto a partire dal 5 novembre 2015 l’obbligo di denuncia dei caricatori per arma lunga con capienza superiore a 5 colpi, e per arma corta superiore a 15 colpi.
Il possessore che detiene ad esempio una carabina B7, inserita in denuncia come arma da caccia, la mantiene in tale cumulo non andando ad intaccare lo spazio riservato alle armi comuni. Come altresì rimane invariata se già catalogata come arma sportiva.
Cessione tra privati, acquisto ed inserimento in denuncia
Nei casi di cessione, l’arma anche se in precedenza rientrante tra quelle da caccia, va inserita nella denuncia dell’acquirente nel cumulo delle armi comuni il cui limite è di tre, siano esse corte o lunghe. Chi cede o vende un’arma di categoria B7, ha l’obbligo di consegnarla a terzi con il caricatore già ridotto nella capienza.
Le armi B7 sportive
Le armi B7 classificate sportive, sia corte sia lunghe, sono detenibili nel numero massimo di sei in qualsiasi calibro consentito.
Possiamo trovare armi dall’aspetto esteriore similare a quello militare la cui catalogazione può essere sia sportiva, sia comune.
Secondo la Legge tutte le armi lunghe catalogate sportive possono utilizzare caricatori con capienza massima di 29 colpi, per le armi corte sportive non è previsto limite nella capienza del caricatore.
La classificazione è in capo al Banco Nazionale di Prova che in tali categorie, che ad oggi vengono classificate comuni, prevede delle sottocategorie per le versioni sportive.
Un caso concreto: la carabina Beretta CX4 Storm
La carabina Beretta CX4 Storm, calibro 9x21, anche se in calibro da caccia, rientrante attualmente nella categoria B7 non è più utilizzabile per l’esercizio venatorio.
Per chi ha acquistato l’arma prima del 5 novembre 2015, così come previsto dal Dlgs 121/2013, permane l’inserimento in denuncia tra le armi da caccia e l’obbligo per il possessore di denunciare i caricatori da 10 colpi.
Successivamente a tale data è previsto l’inserimento in denuncia quale arma lunga comune da sparo (Codice BNP: 17_00386), con caricatore a capienza di 5 colpi, tranne per l’ipotesi in cui la carabina non sia catalogata sportiva (codice BNP: 17_00386s1), con caricatori da 10 colpi.