Il contesto di riferimento
Il problema del lupo è un problema che gli allevatori di tutta Europa stanno sentendo. In particolare, le normative che ne regolano la gestione, ed anche la conservazione, sono riferite ad un periodo storico ormai passato in cui il lupo era effettivamente una specie ad altissimo rischio estinzione.
Le norme hanno fatto il loro dovere, il legislatore ha fatto si che questa splendida specie non si estinguesse.
Il problema, però, è che lo stesso legislatore non aveva fatto alcuni calcoli, relativi ad un aumento esponenziale di una specie che, lo sappiamo, prima di tutto è dotata di grande spirito e capacità di adattamento e che, inoltre, è in grado di essere assolutamente prolifica.
Differenza tra strettamente protetto e protetto
La notizia della volontà, da parte della Commissione Europea, di proporre al Consiglio dell’Unione Europea un disegno di legge volto a modificare, sostanzialmente, lo stato di conservazione del lupo, è una notizia di cui ci eravamo già occupati a gennaio.
I numeri infatti non sono recentissimi, e sulla base di dati raccolti da diversi istituti di monitoraggio delle specie, non solo italiani, ma di tutto il territorio europeo, la Commissione aveva proposto appunto al Consiglio dell’Unione di cambiare, in particolare, lo stato di conservazione del lupo, passando da “strettamente protetto” a “protetto”.
Un passaggio fondamentale, che consentirebbe quindi agli Stati membri di operare nel senso di una politica di gestione che potrebbe anche comprendere interventi con la caccia di selezione, sempre sulla base di valutazioni numeriche e dell’impatto dei suddetti interventi.
Le parole di Ursula von der Layen
La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Layen, in un messaggio registrato e che è stato inviato in occasione del congresso del Südtiroler Volkspartei a Merano, ha sottolineato come l’esigenza primaria è quella di abbassare il livello di conservazione del lupo, passando da “strettamente protetto” a “protetto”
“Non è l’uomo che si deve adeguare alla presenza del lupo – ci ha tenuto ad aggiungere von der Leyen – ma è il lupo che deve imparare a convivere con l’uomo”. La presidente ha ribadito che “Le soluzioni vanno trovate senza ideologie, ma con realismo e dialogo. Non esiste tutela dell’ambiente senza un’economia che possa resistere alla concorrenza”.
Il quadro normativo
Vediamo adesso qualche riferimento giuridico, relativo alla conservazione del lupo. Si parte dall’Appendice II (Protezione rigorosa) della Convenzione di Berna che impedisce, di fatto, agli Stati di adattare lo stato di conservazione del lupo. Nello specifico, lo ricordiamo, l’elenco dell’Allegato IV della Direttiva Habitat sta creando una situazione davvero difficile, creando non poche frustrazioni per le comunità rurali che si interfacciano giornalmente con l’aumento costante ed esponenziale del lupo.
Complici anche i tribunali locali, non solo italiani ma anche europei, i quali adottano un atteggiamento troppo garantistico nei confronti di un problema dalle connotazioni oggettivi e certamente incontestabili (i numeri parlano chiaro), con un assurdo aggravio economico e burocratico degli oneri per le comunità rurali.
Nello specifico, nel nostro Paese, la legge 157 del 1992 inserisce il lupo tra le specie cosiddette particolarmente protette.
Il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, di recepimento della Direttiva Habitat, in Italia inserisce il lupo nell’Allegato D, tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.
La normativa italiana vieta la cattura e l’uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione del lupo (D.P.R. 357/97, art. 8, cc. 1 e 2); chiede una specifica autorizzazione per l’importazione di esemplari vivi o morti di lupo o di parti di essi (L. 874/75, 150/92); richiede l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per ogni intervento di cattura/abbattimento e di immissione in natura (D.P.R. 357/97, art. 12); richiede per ogni attività di cattura a fini scientifici di lupi sia un’autorizzazione regionale (L. 157/92, art. 4), sia un’autorizzazione del MATTM (D.P.R. 357/97, art. 11).