Parere vincolante ISPRA: bocciato l’emendamento dell’On. Occhionero

Cos’è l’ISPRA 

L’Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale è stato istituito con L. 133/2008. Come riportato sul sito, l’ISPRA è un istituto di ricerca, dotato di personalità giuridica e gode di autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Esso è sottoposto sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente. Il Ministro si avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali.
Fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati all’Istituto ai sensi della legislazione vigente, nell’ambito delle predette direttive sono altresì indicate le priorità relative agli ulteriori compiti, al fine del prioritario svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Che ruolo svolge l’ISPRA 

In ambito venatorio, il ruolo dell’ISPRA relativamente alla gestione delle specie cacciabili e dei corrispondenti periodi di prelievo delle stesse, è regolato dall’art.18 della L. 157/92 dal quale è possibile evincere che, sostanzialmente, l’unico obbligo in capo alle Regioni, in questo caso, è quello di acquisire il parere tecnico dell’ISPRA e di uniformarvisi. Ora, tralasciando analisi strettamente linguistiche che annoierebbero solo il lettore, è certamente chiaro che il termine “uniformarsi” non presta per niente il fianco ad interpretare la norma in modo che questa attribuisca valore “vincolante” a tale parere tecnico. 

Proiezioni per il futuro e conseguenze  

Con la bocciatura di un emendamento simile si evita l’ennesimo attacco al nostro mondo ordito, in modo più o meno palese, da parte di quei rappresentanti che dovrebbero invece fare l’interesse della nostra categoria e tutelare la caccia ed i cacciatori come strumento indispensabile per una corretta gestione del patrimonio naturale e faunistico dello Stato.

Certamente questa importante decisione si accorda con quanto proposto dall’On. Maria Cristina Caretta che, nella sua proposta di legge recante modifiche alla attuale legge quadro sulla Caccia, in uno dei punti della stessa  ha tenuto a precisare come invece l’autonomia delle Regioni debba essere garantita in particolare dotando le stesse di autonomi Istituti di ricerca in merito alla gestione del patrimonio naturale e faunistico. Autonomia, ci teniamo a ricordarlo, anche e soprattutto garantita a livello Costituzionale. È chiaro che sottoporre il potere delle Regioni di emanare atti aventi forza di Legge in materia di Caccia ad un unico ed insindacabile parere avrebbe rappresentato un attacco a quell’equilibrio che deve intercorre tra le istituzioni che compongono lo Stato. È assurdo infatti pensare che un singolo parere, per altro spesso emanato senza conoscere pienamente  ed in modo approfondito lo stato attuale di una data specie cacciabile, possa vincolare tutta la Regione ed i rappresentanti della stessa chiamati a legiferare in merito. Ogni tanto possiamo ritenerci fortunati…


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

Email: legalall4shooters@gmail.com