Lombardia: sospensione parziale del calendario venatorio ad opera del TAR
Tortora, pavoncella, e Moretta sono le specie a cui, per il 2021, il Tar Lombardia ha proposto la sospensione totale del prelievo. A vedersi pregiudicata è anche la chiusura anticipata per le specie Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena e Quaglia. Il ricorso è stato presentato dalla LAC.
Già a fine settembre vi era stata una sospensione cautelare del calendario venatorio regionale, proprio sulla base del ricorso presentato dalla lega anti caccia. La LAC in particolare, tra le ante motivazioni avvaloranti il proprio ricorso, se ne vedeva riconosciuto dai giudici lombardi solo uno: il discostamento, senza apparenti ragioni logiche, dal parere ISPRA.
Con l’accoglimento di questa particolare motivazione, i cacciatori lombardi quest’anno potranno si andare a caccia ma con particolari limitazioni come, ad esempio, la chiusura al 20 gennaio, anziché 30 gennaio, per le specie Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena e Quaglia.
Il TAR ha inoltre dato ragione all’amministrazione lombarda su alcuni punti salienti quali, ad esempio, l’approvazione, del tutto legittima, del calendario venatorio regionale oltre il termine del 15 giugno. I giudici amministrativi, infatti, sottolineano nella sentenza come il termine del 15 giugno non sia un termine perentorio ma, si legge, meramente ordinatorio. Gli animalisti, inoltre, nel loro ricorso, si preoccupavano di sottolineare come fosse, a parere loro, assai complessa l’interpretazione del testo del calendario venatorio regionale. I giudici, in questo caso, hanno considerato come fosse del tutto priva di pregio una considerazione tale, dato che l’intera regolamentazione della caccia in Lombardia certo non poteva essere in alcun modo inserita in un documento di poche e semplici pagine.
La lega anti caccia, inoltre, si preoccupava di sottolineare come, sempre a parere loro, la normazione della caccia in Lombardia fosse costituzionalmente illegittima dato che il calendario venatorio era stato approvato non con atto amministrativo ma con una legge ordinaria (n.17/2204). Per i giudici amministrativi, tale aspetto, è privo di qualsiasi rilevanza.
Relativamente, invece, al discostamento dal parere ISPRA (che sappiamo essere un atto fondamentale per lo studio di un calendario venatorio regionale e conseguente approvazione)i giudici amministrativi, in questo caso, hanno stabilito che l’amministrazione regionale si sarebbe discostata da tale parere senza offrire una congrua motivazione da reputarsi nel caso di specie come motivazione “rafforzata”, trattandosi di uno scostamento da un parere reso da un ente di rilievo nazionale preposto alla tutela del bene “Ambiente”. Per questa motivazione la regione dovrà obbligatoriamente adeguarsi al parere ISPRA stabilendo il divieto di caccia per Tortora, Pavoncella e Moretta, il posticipo dell’apertura per l’allodola al 1 ottobre, la chiusura al 20 gennaio per i Turdidi e al 31 ottobre per la Quaglia.
Siti di riferimento
Sito istituzionale della regione Lombardia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)