Quando si parla di ATC e si sceglie di intraprendere una analisi strettamente e squisitamente giuridica degli stessi, la prima fonte del diritto da prendere in considerazione è la Legge 157 del 1992, la Legge quadro sulla caccia in Italia.
Un primo aspetto da prendere in considerazione è certamente la natura giuridica degli stessi. Ai sensi dell’art. 13, comma 4, l’ATC è struttura associativa senza fini di lucro ai quali è deputata la gestione faunistico venatoria e di gestione della fauna selvatica all’interno una porzione sub-provinciale di territorio agro-silvo-pastorale. Già da questa prima analisi, è possibile evincere due dati estremamente importanti.
L’ATC, in quanto struttura associativa senza fini di lucro, è chiamata a reinvestire gli utili della propria attività per la propria autogestione. E qui nascono i primi dubbi, soprattutto a chi, negli anni va a caccia e spesso solleva polemiche riguardo la gestione del territorio da parte degli ATC.
Non è raro, purtroppo, assistere a gravi mancanze da parte di questi enti che dovrebbero, primi fra tutti, garantire l’attività venatoria, il ripristino ambientale e la tutela e gestione dello stesso ed in particolare delle specie faunistiche al loro interno.
Lungi da me voler sollevare la polemica, ma è sotto gli occhi di tutti come spesso proprio questi enti mancano nel proprio lavoro…
Riprendendo, in quanto associazioni senza fini di lucro, gli ATC sono sottoposti alla disciplina legislativa regolata prima di tutto dal Codice Civile e, in particolare, dal Libro Primo, Titolo II, Capo II. A questa disciplina si fa riferimento per la regolamentazione degli obblighi stessi dell’associazione, degli organi (che vedremo fra poco) e degli obblighi ma soprattutto dei diritti degli associati.
L’analisi tecnica e puntuale di tutti gli aspetti normativi che regolano questi enti non è affrontabile in questa sede per ragioni di conseguenza espositiva.
Abbiamo parlato degli organi dell’ambito territoriale di caccia. Sono, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della 157/92 in ordine:
- Il Presidente
- Il Comitato di Gestione
- L’Assemblea dei Soci
- Il collegio dei revisori dei conti
Proseguendo, il legislatore del ’92 spiega, in modo abbastanza puntuale, le funzioni degli organi appena elencati.
Si parte dall’attribuire all’assemblea dei soci la funzione fondamentale di approvazione dello statuto dello stesso ATC, previsto del regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale. Si passa poi all’analisi della struttura dei comitati di gestione.
L’organo è formato da: due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia; due rappresentanti dei comuni compresi nell’ambito territoriale a gestione programmata della caccia; sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e legalmente riconosciute; sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute. Se ne elencano poi le funzioni.
In particolare, ai comitati di gestione sono attribuite funzioni di gestione dell’attività venatoria nel territorio di competenza. Agli stessi è attribuita la facoltà, ma ovviamente l’obbligo, di interventi per il miglioramento dell’habitat e della “consistenza faunistica”…
Per perseguire i fini e gli obiettivi che la Legge attribuisce a questi organi, ciascun comitato predispone progetti finalizzati il cui finanziamento deriva prima di tutto dalle quote versate dagli aderenti allo stesso. Si rifletta su quanto detto qualche riga più su.
Proseguendo nell’analisi, si evincono quelli che sono i poteri attribuiti agli altri organi. In particolare è facoltà, e quindi discrezione dell’ATC, ammettere al proprio interno un numero maggiore di cacciatori rispetto a quello stabilito dal regolamento di attuazione solo, però, a determinate condizioni.
In capo ai cacciatori vi è il diritto di accedere ad un ATC compreso all’interno della propria Regione e può avere accesso anche ad altro ATC all’interno della stessa regione o in Regione diversa previa domanda agli organi competenti dello stesso. È compito anche questo della Regione promuovere scambi interregionali determinando il numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili nel proprio territorio e nei propri ATC. Il dato su cui la Giunta Regionale stabilisce questi accessi in via straordinaria è quello della densità venatoria, e cioè una media dei cacciatori presenti su un determinato territorio.
L’iscrizione a un ATC è subordinata al versamento di una quota che viene annualmente corrisposta dal cacciatore interessato. La suddetta quota è destinata dai comitati di gestione a fini di carattere gestionale e di organizzazione faunistico-venatoria del territorio.
Corrado Maria Petrucci
Consulente Legale
Email: petrucci.cmp@gmail.com