Non arrivano sono buone notizie dal fronte dell'Unione Europea, se mai ce ne aspettassimo. Il 21 dicembre 2022, il Tribunale europeo si è pronunciato sul ricorso presentato da Firearms United Network e altri in merito al Regolamento REACH (UE) 2021/57. Il regolamento entrerà in vigore nel febbraio 2023 e proibirà di sparare e trasportare pallini di piombo nelle zone umide o entro 100 metri da queste ultime. Firearms United Network, un'associazione di possessori di armi da fuoco, ne richiedeva l'annullamento adducendo 15 motivazioni giuridiche che vanno dalla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la violazione della libertà e del diritto di praticare la caccia e il tiro sportivo, la violazione del principio dello stato di diritto, alla violazione dello spazio di libertà (compresa la certezza del diritto) e di giustizia, lo sviamento di potere, fino agli errori manifesti nella valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente rappresentati dai pallini di piombo nelle zone umide. E indovinate un po': il Tribunale europeo ha respinto tutte le istanze, sostenendo che non sono state presentate prove per dimostrare che le conclusioni delle istituzioni UE fossero manifestamente errate.
"L'ECHA ha ragione perché l'ECHA ha ragione": niente più speranze per le munizioni al piombo
La lettura della sentenza della Corte è in un certo senso istruttiva: in molti casi, è un buon esempio di quello che si definisce ragionamento circolare. Ad esempio, sul tema della contaminazione da piombo nella carne di selvaggina e della mortalità tra i volatili (il "pilastro ambientale"), qui su all4shooters.com abbiamo già spiegato perché le conclusioni dell'ECHA sono errate, esagerate, se non addirittura false. Eppure la Corte stabilisce che l'uso del piombo nei pallini nelle zone umide comporta un rischio per gli uccelli acquatici e che qualsiasi livello di esposizione al piombo è un rischio per la salute umana, fondamentalmente perché... lo dice l'ECHA.
Le principali questioni sollevate da Firearms United Network sono state: a) l'ambito di applicazione della restrizione (ovvero la definizione di "zona umida"); b) l'inversione della presunzione di innocenza; c) la peculiare posizione dei consumatori ai sensi del regolamento REACH; e d) la violazione dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità. Come sottolinea la FACE, la Federazione europea per la caccia e la conservazione, la sentenza affronta due questioni sostanziali degne di nota. In primo luogo, i ricorrenti hanno sostenuto che l'ambito di applicazione del regolamento 2021/57 ("zone umide" o wetlands in inglese) è così impreciso che "i cittadini non sarebbero in grado di prevedere le conseguenze delle loro azioni", in violazione della certezza del diritto. La Corte ha affermato che la restrizione è stata imposta per la protezione degli uccelli acquatici, e quindi il termine "zone umide" deve essere interpretato alla luce di tale obiettivo che delimita il campo di applicazione della misura. Il termine non include le aree che non sono in grado di fornire un habitat agli uccelli acquatici, come le pozzanghere formate dalla pioggia. In sintesi, la Corte ha stabilito che la misura è "sufficientemente chiara e precisa in quanto informa, senza ambiguità, le persone interessate". Il chiarimento ha un'efficacia limitata, in quanto i cacciatori e i funzionari addetti all'applicazione della legge dovranno comunque decidere caso per caso, sul posto, se un'area come una torbiera è una zona umida, e dove inizi e finisca esattamente tale area.
Inversione dell'onere della prova e del diritto al giusto processo: gli interessi dei cacciatori non hanno alcuna possibilità di essere difesi
In secondo luogo, il Regolamento 2021/57 prevede che i cacciatori siano presunti colpevoli se trasportano pallini di piombo mentre si muovono entro 100 metri da una zona umida, a meno che non siano in grado di dimostrare che il trasporto non era finalizzato alla caccia agli uccelli acquatici. I ricorrenti hanno sostenuto che tale inversione dell'onere della prova viola la presunzione di innocenza. La Corte ha respinto la tesi. La Corte ritiene che non vi sia stata alcuna violazione di tale principio perché la presunzione è confutabile, ossia spetta al cacciatore che trasporta munizioni al piombo dimostrare che non stava cacciando uccelli acquatici nella zona cuscinetto di 100 metri, ma che stava semplicemente attraversando quell'area.
La FACE ha già sottolineato che una tale confutazione è impossibile: come può un cacciatore dimostrare ciò che non stava facendo ("Non stavo cacciando anatre") e lo stato d'animo ("La mia intenzione era di cacciare galli cedroni")? Inoltre, ci sono Stati membri che applicano sanzioni penali in caso di violazione delle restrizioni. Nei casi penali, gli imputati sono normalmente ritenuti innocenti fino a quando non viene dimostrata la loro colpevolezza. Il Regolamento 2021/57 può creare una situazione delicata, invertendo il tradizionale diritto al giusto processo e, in quanto misura direttamente applicabile, prevalere sulle disposizioni nazionali – anche di livello costituzionale – relative a tali diritti.
Come sottolinea la FACE, "se la Corte avesse considerato la definizione di 'zone umide' troppo ambigua per essere applicata, l'unica opzione sarebbe stata l'annullamento del regolamento". Ma i tribunali dell'UE esitano sempre ad abrogare le misure legislative, anche se sono sbagliate, arbitrarie e dannose.