Divieto del piombo in zone umide
Tra i tanti problemi che affliggono il pianeta, e l’umanità in generale, al legislatore europeo ha premuto come fosse questione di vita o di morte, vietare l’uso del piombo in zone umide per l’attività venatoria. Eh già, quelle poche cartucce sparate annualmente dai cacciatori di tutta Europa potranno avere conseguenze nefaste ed irrecuperabili su tutto il patrimonio naturale dell’intero pianeta.
Fatta quindi la legge, rimane adesso da chiarire in che modo e soprattutto quali sono le sanzioni da applicare nel caso in cui lo “sciaguratissimo” cacciatore dovesse sparare una cartuccia al piombo in una zona umida. O, peggio ancora, se ne dovesse dimenticare una nello zaino dopo aver proceduto a dismettere le vecchie armi (che sono inutilizzabili con munizionamento diverso dal piombo).
La normativa prevede il divieto dell’uso e del trasporto del piombo nelle seguenti situazioni:
- Nelle zone umide di importanza internazionale: Si tratta di aree protette a livello globale, riconosciute dalla Convenzione di Ramsar.
- Nei Siti di Interesse Comunitario (SIC): Zone individuate dal legislatore europeo per la conservazione della biodiversità.
- Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS): Aree designate per proteggere gli uccelli selvatici.
- Nelle Riserve Naturali e Oasi di protezione: Zone dove l’attività venatoria è già sottoposta a divieto.
Regione Lombardia: il nuovo sistema sanzionatorio
In una nota inviata a Federcaccia ed alla polizia locale, la Giunta Regionale della Lombardia ha chiarito quanto segue.
Prima di tutto, si legge nella nota, vi è una certa ambiguità della normativa sanzionatoria in caso di mancata osservazione del divieto del piombo in zone umide.
Manca infatti ad oggi una vera e propria legge che sia in grado di chiarire, in modo preciso, quali sono le sanzioni di natura prettamente penale in caso di mancata osservazione del suddetto divieto.
Rimane quindi applicabile la sanzione strettamente amministrativa, proprio in quanto il regime sanzionatorio penalistico non è perfettamente chiarito in sede legislativa. Si applicano quindi le sanzioni amministrative previste dalla legge 157/1992.
Continuando nella lettura della nota, la Regione Lombardia riconosce comunque un potere discrezionale in capo agli organi di polizia, in materia di applicazione della sanzione amministrativa o penalistica, ove si configurino altre fattispecie già normale dal legislatore.