Per ragionare sulle modalità e sulle quantità di munizioni detenibili nella propria abitazione è necessario prima di tutto prendere in esame le fonti del diritto che regolano la materia. Primo tra tutti certamente l’art. 97 del TULPS (Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza) il quale sancisce in modo assolutamente privo di dubbi interpretativi che il numero massimo di cartucce da caccia detenibili è di 1.500 unità.
Andando a specificare quanto stabilito dallo stesso articolo c’è da fare una differenziazione importante che concerne il tipo di munizione. Quando si parla di cartucce a pallini, di queste è possibile detenerne fino a 1.000 unità. Serve porre però attenzione in questo senso, perché il numero di 1.000 unità rientra all’interno delle 1.500 di cui parla l’art. 97 del TULPS. In particolare, l’art. 26 della Legge 110/75 (altra importante fonte del Diritto in materia di Diritto delle Armi) stabilisce che le cartucce a pallini non debbono necessariamente essere denunciate purché chi le detiene sia in possesso di armi regolarmente denunciate. Facciamo un esempio pratico per intenderci meglio. Se Tizio detiene all’interno della propria abitazione n. 600 cartucce da caccia a pallini (non necessariamente denunciate) egli potrà contestualmente detenere un numero massimo cartucce a palla (obbligatoriamente denunciate) non superiore a 900. Per UN TOTALE DI 1.500 unità. Per quanto riguarda invece le munizioni per arma corta, il limite è di 200 unità con obbligo di denuncia.
Accorgimenti importanti
Fare attenzione. Quando si parla del numero massimo di cartucce che si possono detenere in casa la legge parla esplicitamente di cartucce concretamente detenute all’interno della propria abitazione e non riportate in denuncia. In particolare sarà vietato a Tizio, cacciatore ad esempio, ricaricare ad esempio altre cartucce che eccedano il numero di 1.500 unità detenute nella propria abitazione proprio perché eccedendo il numero stabilito dalla normativa che regola la materia, in caso di controllo egli potrà essere sanzionato pesantemente.
Pallettoni
Per quanto riguarda i pallettoni, la legge non ne consegna all’utente una definizione giuridicamente vincolante e definita. Ne consegue che il numero di unità detenibili non deve assolutamente eccedere il numero di 1.500 anche in questo caso. Ai fini della nostra analisi è interessante il riferimento che la Corte di Cassazione (con Sentenza 17013 del 23 Aprile 2015) fa alla classificazione delle munizioni c.d. “a pallettoni” considerandole sempre e comunque munizioni spezzate e quindi sottendendo le stesse alla disciplina delle munizioni a pallini.
Inneschi e bossoli
Sempre l’art. 97 del TULPS consente la detenzione di un numero illimitato di bossoli innescati. La detenzione quindi di bossoli ed inneschi non ha alcun limite di carattere numerico e non è previsto alcun obbligo di denuncia.
Come si denunciano le munizioni
Quando si parla delle modalità di denuncia delle munizioni è interessante fare un riferimento alle concrete modalità di operazione e lavoro dei vari commissariati di P.S. presenti su tutto il territorio nazionale. In particolare fino a qualche anno fa era possibile inserire all’interno della denuncia la dicitura “munizioni nei quantitativi previsti per legge”. Subentra però la necessità di maggiore chiarezza e puntualità obbligatori ai sensi dell’art. 58 del regolamenti di esecuzione del TULPS, quale stabilisce esplicitamente che la denuncia debba obbligatoriamente presentare “indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti”.
Se le munizioni denunciate nel giorno X dovessero successivamente essere sparate, non sarà obbligatorio procedere a nuova denuncia (per una questione di ragionevolezza) ma sarà possibile procedere al reintegro e cioè acquistarne di nuove senza però superare il numero massimo previsto per legge.
Stesso identico discorso vale per le polveri da sparo per ricarica. Se si detengono 4 kg di polvere da sparo e se ne consumano 2 e successivamente se ne acquisteranno altri due non sarà obbligatorio procedere a nuova denuncia proprio perché non si sta eccedendo la quantità massima di 5 kg.
Calibri da Caccia
Quando parliamo dei c.d. calibri da caccia dobbiamo rifarci prima di tutto all’art. 13 della Legge Quadro 157/92. In particolare questo articolo prevede che l’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non superiore a mm. 40”.
Perciò, di logica, saranno da considerarsi c.d. calibri da caccia il 12,16,18, 20, 24, 28, 32, 36, 9 Flobert ma non il 6mm Flobert che non è più considerato da caccia successivamente alla approvazione della normativa antiterrorismo del 2015.
Per quanto riguarda invece quelle armi in grado di poter camerare le cartucce per arma corta, il limite che viene applicato è quello delle 200 cartucce di cui sopra.