Chi di noi cacciatori non si è mai posto seriamente il problema delle norme che regolano il trasporto dei nostri ausiliari sia nel periodo di caccia che in occasione di addestramenti preapertura oppure gli spostamenti vari per esigenze famigliari?
Ebbene, io sono uno tra quelli che di fronte all’insorgere di un qualsiasi dubbio, non si ferma al solo sentito dire, ma tenta di colmare la propria ignoranza attingendo alle consuete fonti possibili e tra queste il web.
Poiché per natura ma anche e soprattutto per evitare rogne e di dover incontrare qualcuno che strumentalmente coglie il pretesto (e sono in tanti), per attaccare la persona in quanto cacciatore e con esso tutta la categoria sino a paventare maltrattamenti ecc., ho provato ad approfondire la materia ben conscio che in Italia le norme sono tante, spesso contraddittorie e quindi interpretabili, lasciando quella alea di discrezionalità agli Organi preposti al controllo.
Trasporto di cani in auto: che cosa dice la legge
Il trasporto in auto di cani e/o animali è contemplato nell’articolo 169 del Codice della Strada il quale dice testualmente:
“…è vietato il trasporto di animali in numero superiore ad uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. Viene consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. “
Chi non rispetta le disposizioni dell’art. 169 comma 6 del Codice della Strada sul trasporto degli animali domestici in auto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 87 a 345 euro + la decurtazione di 1 punto sulla patente. Inoltre chi installa una rete o barriera divisoria fissa senza richiedere regolare autorizzazione all’ufficio competente della Motorizzazione Civile, che deve segnare l’avvenuta modifica sulla carta di circolazione del veicolo, infrange l’art. 78 del Codice della Strada e rischia una pesantissima multa da 431 a 1.734 euro.
Già questa norma sarebbe di per sé sufficiente a evidenziare più di una anomalia ricorrente. Capita, e non raramente, di vedere cani trasportati nel vano bagagli ma senza alcuna rete di protezione pensando (erroneamente) che il benessere del nostro fedele amico sia addirittura migliore, ma così non è.
Scartando l’ipotesi a mio parere più difficoltosa che è quella di installare una rete divisoria, cosa che impone l’attivazione di una pratica alla Motorizzazione Civile per poi avere concessa una necessaria autorizzazione, restano in campo i trasportini o Kennel normalmente in commercio, oppure i carrelli appendice, anch’essi comunemente reperibili sul mercato.
Trasportini o Kennel: cosa c’è da sapere
Va da sé che gli articoli commercializzati dovrebbero teoricamente rispondere a delle normative, questa volta non più del Codice della Strada bensì di carattere veterinario, che ne stabiliscono le dimensioni in funzione della taglia del cane e anche caratteristiche tecniche, come ad esempio il doppio fondo, fatto in maniera da impedire il contatto diretto del cane con le sue eventuali deiezioni.
Il problema semmai sorge quando i trasportini o i carrelli appendice, sono autocostruiti (in materiali come legno, alluminio, plastica ecc.), oppure come nel caso dei carrelli modificati a discrezione del proprietario, applicando pannelli o griglie divisorie per trasportare anche 6,8, o anche 10 cani, un sistema adottato in particolare da segugisti e cinghialai.
Quando si realizzano o modificano in proprio questi aggeggi, è sempre bene avere chiara la normativa che regola la materia, oltre al fatto di sapere che in un Kennel anche se fisicamente ci entrano, NON è possibile mettere più di un cane o forse due, sempre in funzione della loro taglia.
Risulta inoltre vigente una normativa veterinaria che parte dalle esigenze di trasporto degli animali vivi destinati alla macellazione o al semplice trasferimento in ogni caso che abbiano una valenza economica. Tale norma fonda i suoi principi di base sul benessere dell’animale, come è giusto che sia, quindi e come già detto, prevede dimensioni adeguate alla taglia, ventilazione sufficiente, fondo drenante.
Per concludere…
Concludendo e volendo sintetizzare i risultati del presente approfondimento:
- Se possibile utilizzare trasportini e carrelli che si trovano in commercio fatti in plastica o comunque di materiali adeguati. Il legno, per fare un esempio, se non trattato con smalti protettivi consoni, finisce per assorbire lo sporco in generale diventando poi focolaio di insetti parassiti ecc. In questo caso è preferibile utilizzare materiali plastici o comunque inorganici.
- Se si avessero le capacità personali o le conoscenze per realizzare in proprio un trasportino, sarebbe buona cosa partire dalle caratteristiche di quelli in commercio e semmai migliorarne gli aspetti che portano un valore aggiunto come benessere del cane.
- Sui carrelli appendice, evitare assolutamente di realizzare quei loculi stretti che purtroppo si vedono in giro, e su quelli stipare una quantità assurda di cani.
Ricordiamoci che anche questi atteggiamenti e la sensibilità in generale che dimostriamo in ogni occasione nei confronti dei nostri preziosi ausiliari, contribuiscono ad innalzare la qualità della categoria mettendoci se non al riparo da attacchi strumentali (gli animalisti o pseudo tali sono sempre appostati dietro l’angolo), almeno da sanzioni che in alcuni casi molto onerose.
Il dubbio è l’inizio della conoscenza - (Cartesio)
Viva la caccia e viva i cacciatori!